‘aumento di capitale in presenza di soci titolari di diritti particolari e la delega all’organo amministrativo dell’aumento di capitale sono temi nuovi posti dalla riforma del diritto societario in materia di Srl e verranno qui sviluppati con specifica attenzione ai profili più strettamente attinenti all’attività notarile.

La necessità di avere una guida sicura alla soluzione delle questioni che si pongono in materia di aumento del capitale in presenza di soci titolari di diritti particolari impone alcune brevi considerazioni di carattere introduttivo.

L’articolo 2468, terzo comma, c.c., che prevede la possibilità che vengano attribuiti a singoli soci diritti particolari riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili, stabilisce che, salva diversa previsione dell’atto costitutivo, eventuali modifiche a tali diritti devono essere decise con il consenso di tutti i soci.

Il legislatore, nel tratteggiare un modello di Srl elastico e con ampia autonomia riconosciuta ai soci nel definirne l’organizzazione, ha voluto consentire di dare rilievo a peculiari caratteristiche personali di alcuni di essi o comunque garantire la possibilità di ancorare a determinate partecipazioni specifiche prerogative nel campo dell’amministrazione della società ovvero della acquisizione degli utili prodotti attraverso lo svolgimento dell’attività.

Nel caso in cui siano stati attribuiti diritti particolari, è necessario valutare se tali prerogative siano riconducibili all’individuo che ne è titolare, in quanto legate alla sua posizione nel contratto costitutivo della società, ovvero se esse, ancorchè riferite alla posizione individuale di uno o più soci, siano comunque attinenti al profilo dell’organizzazione della società. è di tutta evidenza come la scelta tra le due possibilità prospettate sia dirimente ai fini di offrire risposte alle molteplici questioni pratiche che si possono porre in presenza di diritti particolari e, nel nostro caso, alle questioni in tema di aumento di capitale in presenza di soci titolari di tali diritti.

L’analisi, anche sistematica, dell’articolo 2468 c.c. ci induce ad escludere che i diritti particolari siano annoverabili nella categoria dei diritti individuali, e cioè quei diritti che appartengono ai soci per il semplice fatto di essere membri della società (diritti generali di socio) o che, addirittura, appartengono solo ad alcuni, personalmente (diritti speciali di socio), perchè così stabilito nel contratto di costituzione della società, e che sono modificabili esclusivamente con il consenso del titolare, in quanto legati alla sua posizione individuale nel contratto di società e quindi non sottoposti alle regole della organizzazione sociale [nota 1].

La norma in questione, infatti, contribuisce a collocare i diritti particolari proprio nel diverso ambito della organizzazione della società, con tutte le conseguenze che da tale collocazione derivano.

In primo luogo si deve osservare che la previsione della necessaria unanimità per la modifica dei diritti particolari, lungi dal determinare una loro “individualità”, li sottopone al controllo da parte di tutti i soci che partecipano all’iniziativa imprenditoriale. Una modifica dei diritti particolari, anche con il consenso del socio titolare degli stessi, non sarebbe possibile nel caso di opposizione da parte di uno degli altri soci, anche non titolare di tali diritti.

È evidente quindi che l’attribuzione di specifiche prerogative al socio non si può ricondurre esclusivamente alla sua sfera personale, ma diviene un elemento dell’organizzazione di quella società, rilevante non solo per il titolare ma per tutti i soggetti che fanno parte dell’organizzazione, al punto che ciascuno di essi può paralizzare la modifica proprio perchè essa costituirebbe un sovvertimento di quella organizzazione di interesse comune [nota 2].

Altro argomento particolarmente significativo è dato dalla possibilità di prevedere che la modifica dei diritti particolari avvenga a maggioranza, e quindi anche contro la volontà del soggetto titolare; in questo caso egli neppure avrebbe il diritto di recesso previsto dall’articolo 2473, primo comma c.c., per le modifiche “indirette” dei diritti particolari e non in relazione ad una delibera che, sul presupposto che ciò sia consentito dalla deroga alla regola dell’unanimità resa ammissibile dall’articolo 2468 c.c., sia finalizzata direttamente a modificare o sopprimere il diritto particolare [nota 3].

Si può infine osservare come le vicende dell’amministrazione della società e della distribuzione degli utili siano riconducibili all’ambito del funzionamento del gruppo più che a quello della posizione del singolo.