L’attinenza al profilo organizzativo della società piuttosto che alla posizione individuale del singolo socio costituisce un punto di riferimento per la soluzione delle diverse questioni che si possono porre in tema di aumento di capitale.

La fattispecie dalla quale è opportuno procedere è quella più semplice, direi fisiologica, dell’aumento oneroso in presenza di soci con diritti particolari. Il titolare di tali diritti potrà decidere di sottoscrivere l’aumento di capitale, con la conseguenza che la sua quota di partecipazione rimarrà inalterata o, addirittura, in caso di mancata sottoscrizione da parte di altri soci, potrà accrescersi.

Data la varietà di diritti particolari concepibili ed anche le numerose modalità di collegamento con la quota detenuta, non è possibile analizzare tutte le diverse fattispecie ipotizzabili e basterà porre il principio per cui i diritti particolari, se fissati in proporzione alla partecipazione, si estendono alla nuova quota sottoscritta nel caso in cui il socio, in occasione dell’aumento di capitale, mantenga inalterata la sua quota di partecipazione. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di un privilegio nella distribuzione degli utili che si estenderà anche alla nuova quota sottoscritta.

Più complesso è il discorso nel caso in cui, a seguito dell’aumento di capitale, la partecipazione del socio titolare di diritti particolari si accresce. è chiaro che nessun problema si pone ove il diritto particolare prescinda dalla misura della partecipazione (ad esempio nominare uno o più amministratori indipendentemente dalla quota posseduta); se, invece, la misura del diritto è collegata alla quota di partecipazione, potrebbe essere utile stabilire, in sede di attribuzione del diritto medesimo, se esso possa estendersi o meno alla maggior quota eventualmente acquisita dal socio che ne è titolare.

Nel caso in cui, invece, il socio titolare di diritti particolari decida di non esercitare il diritto di sottoscrivere l’aumento, le quote eventualmente sottoscritte da terzi non porteranno al nuovo sottoscrittore diritti particolari.

Una ulteriore, diversa, fattispecie è quella della cessione del diritto di sottoscrizione, che ci conduce al tema più generale della cessione delle quote dotate di diritti particolari.

Si tratta infatti di verificare se tali diritti siano necessariamente legati al soggetto che ne è titolare ovvero possano essere resi inerenti alla quota di Srl cui afferiscono.

Nessun dubbio sul fatto che, se nulla di specifico è previsto, i diritti particolari si devono ritenere collegati alla persona del socio e quindi, in caso di cessione, sono destinati ad estinguersi, conclusione del resto già raggiunta dalla dottrina ante riforma affrontando l’analoga questione in materia di società di persone.

L’indagine però deve proseguire per valutare se, con una espressa previsione in tal senso, si possa decidere di legare determinate prerogative alla quota, indipendentemente dalla persona che ne sia titolare. Contro questa possibilità, secondo alcuni autori, sarebbe la tipologia stessa della Srl, nella quale appare difficile immaginare l’esistenza di “quote speciali”; questa impostazione sembra però non tener conto delle significative novità introdotte dalla riforma, che ha aperto all’autonomia privata spazi estremamente vasti, con la conseguenza di rendere difficilmente ipotizzabile che per le quote di Srl siano stabilite in modo vincolante norme più rigide rispetto a quelle dettate per le azioni.

A ciò si aggiunga, solo per anticipare il tema che verrà successivamente trattato, che l’argomento secondo il quale la Srl costituirebbe uno schema che, riferendosi ad una base sociale più ristretta, non dovrebbe consentire l’emissione di quote speciali, rende difficile giustificare le ragioni della nuova previsione della facoltà di delegare l’aumento di capitale all’organo amministrativo, anch’essa tradizionalmente riconducibile a schemi societari più complessi.

Lo spazio indubbiamente riconosciuto all’autonomia privata e le considerazioni svolte in ordine alla valenza organizzativa delle previsioni in tema di diritti particolari orientano quindi verso la ammissibilità di un loro eventuale collegamento con le quote sociali anzichè con il soggetto titolare, con gli ovvi riflessi in ordine alle fattispecie della cessione del diritto di sottoscrizione e della cessione della quota a terzi nel caso in cui il diritto particolare, per espressa volontà in tal senso, sia stato reso oggettivamente inerente alla quota e non semplicemente legato alla persona del titolare.

L’aumento di capitale, sul presupposto della avvenuta esecuzione di tutti i passaggi richiesti ai fini della assunzione di una tale delibera, potrebbe poi prevedere l’esclusione del diritto di sottoscrizione.

In questo caso, non si verifica una modifica di tipo programmatico del diritto particolare, che rimane inalterato per il futuro, ma dalla delibera deriva soltanto un effetto indiretto sul socio titolare dei diritti particolari, consistente nella eventuale riduzione della misura della sua quota di partecipazione, con la conseguenza di rendere operativa la previsione dell’articolo 2473 c.c., che riconosce al socio la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Un’ultima annotazione è opportuna per le ipotesi di aumento di capitale quale effetto di operazioni di fusione o scissione; in tal caso le considerazioni appena svolte possono essere ribadite in quanto l’operazione straordinaria può produrre un’analoga modifica indiretta della posizione del socio titolare di diritti particolari e pertanto lo legittima al recesso