Al fine di sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha previsto la concessione, a titolo di de minimis, di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit (articolo 38-ter, comma 1).
L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro (articolo 38-ter, comma 2-bis).
L’agevolazione è concessa sotto forma di credito d’imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Decreto interministeriale 12 novembre 2021, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all’articolo 7 del sopracitato Decreto interministeriale 12 novembre 2021.
L’agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l’importo di 10 mila euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 38-ter, comma 2-bis, del decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese;
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell’istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti e riportano l’elenco complessivo delle spese sostenute.
I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento saranno resi disponibili lo schema d’istanza di ammissione all’agevolazione, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Normativa
- Decreto interministeriale 12 novembre 2021
- Articolo 38-ter, comma 1 e comma 2-bis (introdotto dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.


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